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Novità su assegni di Ricerca

Possibilità di conferire assegni di ricerca di durata inferiore a 12 mesi

L’art. 19 comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la
legge 120/2020, ha modificato l’art. 22 della legge 240/2010, prevedendo che le
Università possano “conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata anche inferiore a
un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento
di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata
annuale".
Pertanto, i Dipartimenti potranno conferire o rinnovare assegni di ricerca
anche per un periodo inferiore a 12 mesi, purché non inferiore a 6 mesi, solo nei casi
in cui ciò sia necessario per consentire lo svolgimento di progetti di ricerca la cui
scadenza non consenta di conferire o rinnovare assegni di durata annuale. In tali casi,
l’importo dell’assegno dovrà essere determinato proporzionando l’importo annuale ai
mesi di effettiva durata. I bandi di attivazione e i decreti di rinnovo dovranno
riportare i mesi di durata e l’importo come sopra determinato.
Si ricorda che la durata complessiva dei contratti in esame, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Pertanto, nel caso in cui vengano attivati/rinnovati assegni di ricerca per periodi inferiori ai 12 mesi, questi concorreranno comunque al raggiungimento del limite massimo dei 6 anni suddetto.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

 

Scarica il pdf della comunicazione

 

Il nuovo Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30/12/2010, n. 240, all’art. 5 comma 6 del citato regolamento prevede che:

“Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell’Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell’assegno, previa verifica che tale attività sia:

  1. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;
  2. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;
  3. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta; tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore”.

Quindi, qualora un assegnista partecipasse ad un bando per il conferimento di incarichi di collaborazione piuttosto che di altri tipi di incarichi, compreso quelli di docenza, dovrà previamente richiedere o almeno avere presentato adeguata istanza al direttore del Dipartimento di afferenza, corredata da idonea dichiarazione del responsabile scientifico.

Per quanto attiene il DIEF l’informativa e il format per la richiesta sono disponibili sulla pagina https://www.dief.unifi.it/vp-113-assegni-di-ricerca.html.

I bandi per il reclutamento del personale esterno di ricerca e di didattica verranno pertanto adeguati alle disposizioni di cui sopra cosi come i format di domanda di partecipazione.

 

21 Settembre 2020 (Archiviata)

 

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