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COVID19 FASE 3

Determinazioni operative per l’accesso e per il lavoro in sede Fase 3 dal 1 settembre 2020

PROVVEDIMENTO n. 7909 del 2020

Il Direttore del Dipartimento 

- Richiamate integralmente le misure adottate dall’Ateneo F.no per l’emergenza sanitaria https://www.unifi.it/p11789

- Preso atto e richiamato il protocollo anticontagio di Ateneo con successive integrazioni e modifiche e nelle more degli attesi ulteriori aggiornamenti;

- Considerato l’aggiornamento delle linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali dal 1 settembre 2020 https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_1settembre2020.pdf con specifico riferimento a:

  • orario regolare di apertura sedi;
  • presenze in sede per attività didattica e di ricerca;
  • presenze in sede per il personale t/a;

- Considerato che non sarà più necessaria l’autorizzazione preventiva per l’accesso ai locali se non per studenti (laureandi inclusi), personale in quiescenza, frequentatori volontari e personale esterno ad UNIFI;

- Richiamati, per quanto di interesse, i propri decreti in materia https://www.dief.unifi.it/art-161-covid19-fase2.html;

- Considerato che gli uffici tecnici stanno predisponendo, presso vari plessi didattici, tornelli che consentiranno – in tali sedi – la rilevazione della presenza oltre che la misurazione della temperatura e la verifica della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale;

- Considerato che quanto sopra sarà reso operativo presumibilmente a partire dal prossimo 15 settembre;

- Richiamato il fatto che il Dipartimento opera in quattro sedi distinte e che soltanto in due di queste saranno collocati i tornelli;

- Considerato che il Dipartimento aveva realizzato un apposito applicativo per la programmazione delle richieste di presenza in sede che consente altresi di acquisire le autocertificazioni inerenti la presa visione dei documenti di ateneo e la misurazione della temperatura, oltre che una adeguata e puntuale programmazione per la acquisizione dei dispositivi di protezione individuale;

- Preso atto che quanto sopra potrà essere parzialmente rivisto in funzione delle accertate funzionalità dei tornelli di cui sopra;

DISPONE 

a) Accesso alla struttura dipartimentale

L’accesso del personale UNIFI è subordinato all’inserimento settimanale anticipato delle presenze sull’applicativo di Dipartimento (https://server.de.unifi.it/Ri-Pres/login.php); Il personale che si avvarrà, anche parzialmente, dell’opzione di lavoro a distanza, potrà comunque accedere per motivi indifferibili ai locali previa comunicazione al Direttore, fermo restando il rispetto del protocollo anticontagio e di eventuali limitazioni nell’accesso ai singoli locali.

b) Accessi di personale esterno

Con riferimento a comprovate esigenze studenti, frequentatori, personale in quiescenza e quello dipendente da imprese esterne potrà essere autorizzato dal Direttore previa sottoscrizione di autocertificazione di cui all’Appendice 9 del protocollo anticontagio UNIFI.

c) Accessi di personale UNIFI in aziende esterne

Si conferma che tale evenienza, corroborata da documentate esigenze, dovrà essere autorizzata previamente dal direttore e con previa sottoscrizione di autocertificazione di cui all’Appendice 10 del protocollo anticontagio UNIFI.

d) Regolamentazione presenza nei locali dipartimentali

d1) si definisce in mt 1,8 la distanza minima di sicurezza fra persone per la permanenza nel medesimo locale;

d2) i responsabili dei laboratori/uffici e/o il personale che opera nei singoli locali del Dipartimento provvederà ad effettuare una autovalutazione in termini di numero di postazioni utilizzabili giornalmente prevedendo di concerto con il restante personale condizioni di pari utilizzo assicurando dunque la rotazione delle presenze;

d3) la autovalutazione di cui sopra dovrà essere riportata in apposito cartello da affiggere sulla porta di ingresso di ciascun locale in conformità a quanto in allegato parte integrante del presente decreto;

d4) il Direttore e il personale tecnico, opportunamente coinvolto, provvederà ad effettuare l’autovalutazione per i locali di interesse comune e a verificare l’osservanza delle disposizioni di cui sopra presso tutti i locali del Dipartimento.

d5) l’assenza del cartello alla porta di accesso di un locale né proibirà l’utilizzo.

Si riserva di integrare successivamente il presente atto con ulteriori disposizioni.

Il presente decreto verrà portato in approvazione a ratifica alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.

Firenze, 3.9.2020 

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ALLEGATI:

Cartello Porte DIEF

PDF del provvedimento 7909

03 Settembre 2020 (Archiviata)

 

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